Statuto

(Aggiornam. Ass. Straord. 18 Maggio 2005)




Articolo 1
1. Viene fondata l’Associazione culturale denominata Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.)- La sede legale è in Milano, via Torino, 51, 30123

Articolo 2
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di cultura e di ricerca scientifica nell’ambito della riproduzione.
2. L'attività dell'Associazione è quella di:
· promuovere le conoscenze nel campo della fertilità e del suo controllo;
· stimolare ricerche di base e cliniche in tema di riproduzione;
· contribuire allo sviluppo e alla standardizzazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche in tema di riproduzione.
3. L’associazione può organizzare: ricerche, gruppi di studio, convegni, seminari, corsi di formazione conferenze, interagendo opportunamente con le istituzioni ed i media per informare e sensibilizzare le Autorità, gli operatori di settore ed eventualmente l’opinione pubblica su argomenti di particolare interesse
4. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3
1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

Articolo 4
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
· dalle quote annuali versate dagli associati;
· dai contributi ricevuti da parte di Enti pubblici o privati;
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da associati o da terzi;
· dagli avanzi netti di gestione;
· dai beni mobili e immobili che comunque divengano di proprietà dell'Associazione.
2. Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili e non danno diritto ad alcun utile o dividendo. Le quote sociali vanno versate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5
1. Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti i cultori della materia che siano interessati alle finalità da questa perseguite.
2. L'ingresso di ogni socio avverrà attraverso motivata domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea; l'Assemblea non è tenuta a fornire giustificazioni in merito a domande eventualmente non accolte . Il giudizio dell'Assemblea è inappellabile.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto ad un solo voto.
5. La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali da almeno due anni e per l’esclusione deliberata dall’Assemblea per motivi gravi. Nessun diritto potrà essere vantato dai Soci che si sono dimessi o che sono decaduti. Per rientrare nella Associazione i soci decaduti per morosità dovranno ripresentare domanda e versare tutte le quote sociali eventualmente arretrate . Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, può proclamare uno più membri onorari in ragione di particolari meriti. I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale, hanno diritto di voto e non possono venire eletti nel Consiglio Direttivo.

Articolo 6
1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione, composti esclusivamente da Associati , non può essere in alcun modo condizionata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7
1. L’Assemblea, costituita da tutti i soci e organo sovrano dell’Associazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno con lettera ordinaria spedita agli indirizzi risultanti dal libro dei soci, per l’approvazione del bilancio, il rinnovo delle cariche e del programma di attività con preavviso di trenta giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
2. L'Assemblea può anche essere convocata dal 15% dei soci.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, comunque sul territorio nazionale .
4. Hanno diritto al voto solo i presenti in regola con i versamenti delle quote sociali . Nelle votazioni ogni socio presente può presentare una sola delega scritta.
5. Le assemblee saranno validamente costituite, in prima convocazione, quando vi intervengano almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società sarà validamente costituita quando vi intervengano in proprio almeno i due terzi degli associati.
7. L’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie sarà validamente costituita quando vi intervengano almeno la metà più uno degli associati in regola con il versamento delle quote sociali. Limitatamente alle assemblee straordinarie per modifiche di Statuto relative al cambiamento della sede sociale o ad adeguamenti imposti dalle normative vigenti, i soci in regola con il versamento delle quote sociali potranno intervenire anche per delega. Ogni socio presente non può portare più di una delega
8. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando sono prese dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
10. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8
1. L'Assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei Conti, ammette i nuovi soci, stabilisce le quote sociali, delibera altresì su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.
2. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione .

Articolo 9
1. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da 5 membri nominati tra gli Associati che, al loro interno, provvederanno ad eleggere un Presidente, un Vicepresidente ed a nominare un Consigliere con funzione di Tesoriere Segretario.
2. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni. Il Presidente non è rieleggibile per due mandati successivi e rimane nel Consiglio per due anni quale Past President senza diritto di voto. Due soli dei rimanenti Consiglieri possono venire rieletti per un secondo mandato consecutivo . Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Dopo quattro anni consecutivi di permanenza nel Consiglio, nessun membro può essere immediatamente rieletto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole di 3/5 dei membri.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di decadenza o di dimissioni di un proprio membro il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida all'Assemblea.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
9. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
11. Il Consiglio Direttivo avrà il compito di:
a) organizzare l'attività dell'Associazione;
b) compiere gli atti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limite alcuno, se non quelli elencati nel presente statuto.

Articolo 10
1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti formato da due componenti eletti dall'Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti durano in carica due anni e non sono rieleggibili

Articolo 11
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Segretario tiene presso di se i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, delle riunioni del Consiglio Direttivo, Alle funzioni del Segretario, comprese quelle di tesoreria, può collaborare un Ufficio Esecutivo, il cui direttore, nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere un Socio, dura in carica per due anni solari e può venire riconfermato. nonchè il libro degli aderenti all’Associazione costituito dalle schede individuali sottoscritte in originale .
2. I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza al Presidente.

Articolo 12
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un rendiconto consuntivo.
2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione della successiva Assemblea.

Articolo 13
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di redigere un regolamento da affiancare allo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria .

Articolo 15
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.